(massima n. 1)
Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e simili, è necessario che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino, così da determinarne il permanente assoggettamento al peso della veduta; e non occorre che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente la detta idoneità. Un lastrico solare in tanto può ritenersi destinato all'esercizio di una servitù di veduta nel fondo vicino in quanto il mezzo predisposto per l'accesso a tale manufatto possa essere usato, senza pericolo per la propria incolumità, anche da soggetti che non dispongano di particolari attitudini o di specifica esperienza e non si avvalgano di particolari accorgimenti o cautele. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità della veduta in considerazione del fatto che per accedere al lastrico occorreva servirsi di una scala di legno a pioli e passare, dopo l'attraversamento di un solaio, per una porticina alta m. 1,40 e larga cm. 90).