(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione al quale sia chiesto di estendere all'imputato nei cui confronti si è formato il giudicato gli effetti favorevoli di altra successiva sentenza pronunciata nei confronti di un coimputato, non può limitarsi a compiere una mera valutazione di astratta compatibilità della condanna che riguarda l'uno con l'assoluzione nei confronti dell'altro, ma deve valutare se l'impugnazione proposta dal coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali, compiendo cioè una valutazione di merito.