(massima n. 2)
I termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione ex art. 304, primo comma, stesso codice. Ed invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume caratteri più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, è non di meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del procedimento con le cadenze temporali prefigurate dal citato art. 477.