(massima n. 3)
La funzione del provvedimento di convalida del sequestro, previsto dall'art. 355 c.p.p., è quella di legittimare la sottrazione del bene sequestrato alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già quella di coonestare, sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale, il bene in parola. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la mancata convalida del sequestro comportasse la inutilizzabilità, a fini probatori, della cosa sequestrata).