(massima n. 1)
Con riferimento all'art. 879, secondo comma c.c., secondo cui alle costruzioni eseguite a confine con piazze e vie pubbliche non si applicano le norme sulle distanze di cui all'art. 873 stesso codice, la qualifica «pubblica» di una via o piazza deve essere intesa nel suo rigoroso significato giuridico, nel senso che essa compete soltanto alle vie e piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico ovvero soggette a servitù di uso pubblico, per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice destinazione del bene al pubblico transito e l'attualità di tale uso, ma occorre che il relativo diritto derivi da una convenzione tra il privato proprietario del suolo e la pubblica amministrazione o sia stato acquistato mediante usucapione, a nulla rilevando, a quest'ultimo proposito, che la strada privata sia usata per il transito di una generalità di persone o che usufruisca di pubblica illuminazione o che sia destinata a strada o piazza pubblica da uno strumento urbanistico, giacché tali circostanze non producono di per sé alcuna immediata modificazione dei diritti privati immobiliari e, in particolare, non esimono il proprietario confinante dalla osservanza dei distacchi tra le costruzioni imposti dalla legge.