(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 378 c.p.c., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione, non possono computarsi, come giorni utili, né il giorno dell'udienza, che — trattandosi di termine a ritroso — costituisce il dies a quo e non è, pertanto, calcolabile, ai sensi dell'art. 155, comma primo, c.p.c., né il giorno dell'effettivo deposito, se esso ricade nel periodo di sospensione feriale, nelle ipotesi in cui essa si applica (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo).