(massima n. 1)
L'art. 872, secondo comma, c.c. - secondo cui colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie speciali ha subito danno dev'essere risarcito, salva la facoltą di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella sezione successiva dello stesso capo del codice civile o da essa richiamate - deve interpretarsi nel senso che l'onere della prova dell'effettiva sussistenza del danno inerisce esclusivamente al diritto al risarcimento, il quale compete se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione fino al limite della distanza legale, sorge per il solo fatto dell'indicata violazione, indipendentemente dall'effettiva sussistenza del danno, e non č neanche condizionato dall'autonomo potere della P.A. di ordinare in via amministrativa la demolizione totale o parziale della costruzione abusivamente realizzata.