(massima n. 1)
In materia di termini per l'impugnazione, il principio stabilito all'art. 585, comma 3, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza č diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalitą delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, gią latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l'imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era gią stato notificato ai sensi dell'art. 165 c.p.p. al difensore d'ufficio).