(massima n. 2)
Mentre, allorché la misura restrittiva della libertà personale viene revocata nelle more del procedimento di riesame, di appello o di cassazione avente ad oggetto il provvedimento che ne giustifica la persistenza, è configurabile il perdurare di un interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia del giudice dell'impugnazione sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, lo stesso interesse viene meno allorché la misura cessi, per la maturazione, nel corso del giudizio di impugnazione, del termine fissato per essa dal giudice ai sensi dell'art. 292, secondo comma, lettera d) c.p.p.