(massima n. 2)
Quando l'attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d'appello, l'importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall'attore nell'atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l'attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d'appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l'importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.