(massima n. 2)
Anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito (e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Fattispecie in tema di riesame a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in cui, per la decisione del nuovo giudizio incidentale de libertate, sono stati utilizzati anche elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti trasmessi dal P.M. al Gip).