(massima n. 2)
L'art. 304, comma 6, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito con modifiche in legge 19 gennaio 2001 n. 19, nel vietare che, per effetto delle sospensioni previste dai commi precedenti, venga superato il doppio dei termini di custodia cautelare previsti dal precedente art. 303, commi 1, 2 e 3, precisa che non si deve tener conto dell'ulteriore termine di sei mesi previsto dallo stesso art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, con ciò significando, quindi, che detto ultimo termine (introdotto dall'art. 2 comma 1, del citato D.L. n. 341/2000), viene ad essere sterilizzato, per cui non può essere aggiunto ai termini di durata massima della custodia cautelare, i quali restano pertanto inalterati.