(massima n. 1)
Anche in materia de libertate vige il principio della immutabilitą del fatto contestato, inteso come accadimento della realtą, sul quale l'indagato č stato chiamato a difendersi, non gią il principio dell'immutabilitą della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero. Ne consegue che č sempre consentito al giudice dell'applicazione della misura, o a quello del riesame o d'appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d'imputazione; cosģ come l'esercizio di tale potere da parte del giudice della cognizione piena non produce, ex se, effetti sul procedimento incidentale, se non quelli derivanti dal mutamento stesso della qualificazione giuridica.