(massima n. 1)
Una volta ritenuta, in sede di riesame, la carenza del quadro indiziario, il tribunale non può sottoporre a termine l'efficacia della misura cautelare, imponendo all'inquirente il compimento di ulteriori atti di indagine, in quanto tale procedura non è prevista da alcuna norma del codice, ma deve annullare l'ordinanza coercitiva. (Nella specie, il P.M. ricorrente aveva lamentato che non gli fosse stato dato un termine per esaminare le persone che avevano rilasciato al difensore dichiarazioni liberatorie nei confronti dell'indagato, ritenute rilevanti dal tribunale).