(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva genericamente dedotto la inutilizzabilità delle effettuate intercettazioni telefoniche per omessa motivazione dei decreti autorizzativi, senza però specificare a quale tra i tanti decreti — di prima autorizzazione, di proroga, di convalida — attenesse la doglianza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di verificare la aderenza, in concreto, della singola motivazione ai principi dettati in tale materia).