(massima n. 2)
Qualora i proprietari di due edifici limitrofi si accordino nel destinare alcune parti dei rispettivi immobili, in modo durevole, all'installazione di un comune impianto per il riscaldamento di entrambi gli edifici, la concreta realizzazione di tale destinazione assoggetta quelle porzioni, ai sensi dell'art. 817 c.c., a vincolo pertinenziale a servizio dell'intero complesso, e, pertanto, conferisce a ciascun proprietario il diritto di accedere alķe porzioni medesime per le necessarie attivitą di sorveglianza e manutenzione dell'impianto.