(massima n. 2)
Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 c.p.p. del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 c.p.p. 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un «sequestro consensuale» ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di «sequestro consensuale», si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.