(massima n. 1)
Una dichiarazione accusatoria dal contenuto frammentario, perché documentata in un verbale coperto da vari omissis, e anonima in ordine alla identità della persona che l'ha resa, può essere valutata quale fonte di prova, agli effetti della applicazione di una misura cautelare, soltanto nella ipotesi in cui le omissioni, sia relative alla identità del dichiarante che al relativo contenuto, siano state giustificate da obiettive e dichiarate esigenze di cautela processuale, tali da poter essere positivamente valutate dal giudice che deve controllarne la valenza processuale, e che il contenuto residuo della dichiarazione possa essere proficuamente utilizzato per un giudizio da parte del giudice in ordine alla sua credibilità oggettiva. In mancanza di tali caratteristiche, la dichiarazione è equiparabile ad un documento anonimo, la cui utilizzazione processuale è espressamente vietata dall'art. 240 c.p.p.