(massima n. 1)
Il termine di “almeno tre giorni prima” di cui all'art. 309, comma ottavo, c.p.p. — nel quale deve essere notificato all'imputato e al suo difensore l'avviso della data fissata per l'udienza del procedimento di riesame — si deve intendere di “tre giorni liberi e interi” e comprende anche il “dies ad quem”, trattandosi di un termine dilatorio che segue la regola generale dettata dal quinto comma dell'art. 172 c.p.p. Il mancato rispetto del termine così computato comporta la nullità dell'ordinanza impugnata, dalla quale, però, non discende la perdita di efficacia della misura cautelare.