(massima n. 1)
In tema di clausola penale, (in relazione alla quale trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni), la responsabilitą del debitore č esclusa non solo nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione derivi da causa a lui non imputabile ma anche quando, in virtł dell'exceptio inadimpleti contractus, esso sia determinato dall'inadempimento della controparte.