(massima n. 2)
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, comma secondo e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., interpretato nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame; e ciò perché: 1) quanto al principio di eguaglianza, la norma citata non è caratterizzata da incertezza alcuna circa il termine di deposito dell'ordinanza (la cui eventuale elusione rappresenta una patologia giudiziaria sanzionabile civilmente, disciplinarmente e, all'occorrenza, anche penalmente), sicché non è ravvisabile in essa alcuna ingiustificata disparità di trattamento; 2) quanto al diritto alla libertà personale, non è ravvisabile alcuna violazione di esso, in quanto il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato, nel procedimento di riesame, per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale conclusiva del procedimento con carattere di assoluta certezza, così com'è certo anche il termine legale di deposito del provvedimento; 3) quanto al diritto di difesa, non solo non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma risulta anche ragionevolmente garantito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto dies ad quem.