(massima n. 2)
In tema di atti del procedimento, la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copia a proprie spese, deve essere intesa nel senso che tale diritto si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l'originale dell'atto tale non sia, l'ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la norma è preordinata.