(massima n. 1)
L'esercizio del potere-dovere di arresto in flagranza di reato attribuito agli organi di polizia giudiziaria è disciplinato dalle disposizioni dettate dagli artt. 379 e segg. c.p.p., nessuna delle quali prevede che, al momento dell'atto, debbano compiersi particolari formalità, come la pronuncia di formule sacramentali o simili; ne consegue che l'esecuzione dell'arresto si realizza con la materiale apprensione del soggetto colto in flagranza di reato, il quale per effetto di ciò, senza che sia necessaria una formale dichiarazione, perde la sua libertà personale, sicché la redazione del relativo verbale costituisce un adempimento successivo, destinato esclusivamente a documentare le circostanze dell'atto al fine di consentire all'autorità giudiziaria l'esercizio dell'indispensabile controllo di legalità. Fin dal momento dell'esecuzione dell'arresto, pertanto, ed ancor prima della sua formale documentazione, sussiste l'obbligo degli operatori di polizia giudiziaria che vi hanno proceduto di informare immediatamente il difensore dell'interessato a norma dell'art. 386, comma secondo, c.p.p. (Nella specie il difensore dell'arrestato era stato informato solo alcune ore dopo l'esecuzione della misura precautelare; la Corte ha ritenuto sussistere nel fatto l'elemento materiale dei reati di omissione di atti d'ufficio e di abuso d'ufficio, di cui ha tuttavia escluso la configurabilità avendo il giudice di merito congruamente motivato circa l'inesistenza dell'elemento psicologico, ma ha corretto ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui affermava che l'arresto deve presumersi avvenuto al momento della stesura del relativo verbale).