(massima n. 2)
La richiesta di riesame, per il profilo delle esigenze cautelari, dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale deve essere dichiarata inammissibile allorché sia già intervenuta sentenza di condanna, atteso che il giudice della libertà, in difetto di elementi sopravvenuti, non è legittimato a vagliare nuovamente la relativa questione (come pure quella riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) divenuta di esclusiva competenza del giudice di appello del procedimento principale di merito.