(massima n. 2)
La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.p., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia.