(massima n. 2)
Nel caso in cui una sentenza penale produca effetti giuridici rilevanti in altri settori dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive attive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnarla qualora dalla riforma o dall'annullamento della stessa possa derivare, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole. Il problema dell'interesse ad impugnare non si atteggia diversamente per quel che riguarda i provvedimenti con i quali vengono disposte misure cautelari, per i quali può configurarsi un interesse all'impugnazione anche nel caso in cui l'interessato sia stato posto successivamente in libertà. In particolare, ai fini della riparazione per la custodia cautelare subita, prevista dall'art. 314 c.p.p., sussiste l'interesse di chi sia stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare, ma sia stato poi rimesso in libertà per causa diversa dall'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad ottenere una decisione sulla impugnazione proposta con riferimento a detto provvedimento, mentre, d'altro canto, analogo interesse è ravvisabile nel caso in cui l'interessato appartenga alla categoria dei pubblici dipendenti, attesi gli effetti che i provvedimenti di custodia cautelare hanno in materia di sospensione cautelare dal servizio. (Con riferimento ai pubblici dipendenti la Cassazione ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa abbia evidenziato che il venir meno della misura cautelare non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, bensì per mancanza di esigenze cautelari, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di sospensione, pur vincolando l'amministrazione a valutare la nuova situazione verificatasi).