(massima n. 2)
L'eccezione di annullamento del contratto è proponibile anche dopo il termine di prescrizione dell'azione di annullamento solo dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto (art. 1442 comma quarto c.c.) e non può essere utilmente opposta, quindi, dopo che il contratto ha avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia, neppure se, trattandosi del contratto di compravendita di un immobile stipulato con scrittura privata non autenticata, tale domanda sia strumentale a quella di trascrizione o di condanna alla stipulazione del contratto riproduttivo in forma pubblica dato che la trascrizione serve solo per rendere il contratto, già perfezionatosi con il semplice consenso delle parti, opponibile ai terzi e che il negozio pubblico riproduttivo serve solo per predisporre uno strumento giuridico necessario per la trascrizione del contratto riprodotto e che, conseguentemente, l'una e l'altro, rimanendo estranei sia agli effetti traslativi della proprietà già prodottisi sia alle altre obbligazioni nascenti dal contratto a carico delle parti (artt. 1476, 1477, 1498 c.c.), non attengono alla esecuzione di questo.