(massima n. 1)
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni la cui sussistenza il curatore deve provare, non č necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma č sufficiente che abbia causato maggiore difficoltā od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte di merito, secondo la quale l'atto di compravendita di immobile, pur provocando una variazione qualitativa del patrimonio, rappresentava, per un'impresa sociale di costruzioni di immobili, lineare espressione dell'attivitā).