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Articolo 10 quater Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Indebita compensazione

Dispositivo dell'art. 10 quater Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

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