1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
martedģ 30/04/2024
Gentile Avvocato,
Mi rivolgo a Lei per una consulenza legale riguardante una questione che mi vede coinvolto con il mio attuale legale rappresentante. La situazione è la seguente:
Ho personalmente redatto una proposta transattiva per risolvere una disputa in corso, e ho incaricato il mio avvocato di inviarla al legale della controparte. Tuttavia, nonostante ripetute richieste, il mio avvocato si rifiuta di fornirmi una copia di tale comunicazione, sostenendo che esiste un vincolo di riservatezza che gli impedisce di condividerla con me.
Nonostante comprenda l’importanza della riservatezza nella corrispondenza tra avvocati, non riesco a capire perché questa regola debba applicarsi a un documento che ho personalmente redatto e di cui ho richiesto l’invio. Desidero pertanto capire meglio i miei diritti in questa situazione e valutare se l’azione del mio avvocato sia giustificata da norme deontologiche o se vi siano misure che posso prendere per avere accesso al documento in questione.
Le chiederei quindi di valutare:
1. Se esiste una base legale o deontologica che giustifichi il rifiuto del mio avvocato di fornirmi la copia della comunicazione contenente la proposta transattiva che ho redatto e di cui ho chiesto l invio
2. Quali passi posso intraprendere per ottenere una copia del documento, considerando anche l’opportunità di intervenire formalmente nei confronti del mio attuale avvocato.
Grazie”
Ora, logica conseguenza del divieto di produrre corrispondenza riservata tra colleghi è il correlativo divieto di consegnarla al cliente e alla parte assistita.
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