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Articolo 48 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disciplina transitoria per la pratica professionale

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 48 Legge professionale forense

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Consulenze legali
relative all'articolo 48 Legge professionale forense

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedģ 30/04/2024
“Oggetto: Richiesta di Consulenza Legale per Accesso a Documentazione Inviata dal Mio Avvocato

Gentile Avvocato,

Mi rivolgo a Lei per una consulenza legale riguardante una questione che mi vede coinvolto con il mio attuale legale rappresentante. La situazione è la seguente:

Ho personalmente redatto una proposta transattiva per risolvere una disputa in corso, e ho incaricato il mio avvocato di inviarla al legale della controparte. Tuttavia, nonostante ripetute richieste, il mio avvocato si rifiuta di fornirmi una copia di tale comunicazione, sostenendo che esiste un vincolo di riservatezza che gli impedisce di condividerla con me.

Nonostante comprenda l’importanza della riservatezza nella corrispondenza tra avvocati, non riesco a capire perché questa regola debba applicarsi a un documento che ho personalmente redatto e di cui ho richiesto l’invio. Desidero pertanto capire meglio i miei diritti in questa situazione e valutare se l’azione del mio avvocato sia giustificata da norme deontologiche o se vi siano misure che posso prendere per avere accesso al documento in questione.

Le chiederei quindi di valutare:

1. Se esiste una base legale o deontologica che giustifichi il rifiuto del mio avvocato di fornirmi la copia della comunicazione contenente la proposta transattiva che ho redatto e di cui ho chiesto l invio
2. Quali passi posso intraprendere per ottenere una copia del documento, considerando anche l’opportunità di intervenire formalmente nei confronti del mio attuale avvocato.
Grazie”
Consulenza legale i 05/05/2024
Ad avviso di chi scrive la condotta del legale è ineccepibile.
Infatti l’art. 48 del Codice deontologico forense - cioè dell’insieme di norme di comportamento che l’avvocato deve rispettare nell’esercizio della professione e che, se violate, danno luogo a un procedimento disciplinare nei confronti del legale - è piuttosto chiaro sulla specifica questione che ci interessa.
Secondo tale norma, “l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”.
Sempre con riguardo alla produzione in giudizio, le uniche eccezioni al divieto di utilizzare in un processo la corrispondenza tra colleghi sono le seguenti:
  1. quando la corrispondenza costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
  2. quando la corrispondenza medesima assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

Ora, logica conseguenza del divieto di produrre corrispondenza riservata tra colleghi è il correlativo divieto di consegnarla al cliente e alla parte assistita.
Tale divieto non viene meno neppure se si interrompe, per qualsiasi motivo, il mandato professionale: in questo caso, infatti, l’avvocato rinunciante o revocato potrà consegnare la corrispondenza riservata al collega che gli succede, e quest’ultimo sarà a sua volta obbligato a rispettare il medesimo dovere di riservatezza.