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Articolo 252 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Liquidazione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 252 Legge fallimentare

Se prima della entrata in vigore del presente decreto č stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

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