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Articolo 251 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Domande tardive e istanze di revocazione

Dispositivo dell'art. 251 Legge fallimentare

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gią state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

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