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Articolo 208 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Domande dei creditori e dei terzi

Dispositivo dell'art. 208 Legge fallimentare

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente (1) che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere (2) mediante raccomandata, entro sessanta giorni (3) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni [194], comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma (4).

Note

(1) Le altre persone sono coloro che possono far valere pretese di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili.
(2) Non si tratta di vere domande giudiziali, naturalmente, in quanto dirette al commissario liquidatore.
(3) Si tratta di un termine ritenuto dai più di tipo ordinario. Lo scopo della domanda di riconoscimento del credito è quello di tutelare il creditore a cui non sia arrivata la comunicazione prevista dall'art. 207.
(4) Le parole "comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma" sono state aggiunte con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Massime relative all'art. 208 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3380/2008

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'inosservanza dei termini previsti dagli artt. 207 e 208 della legge fall. non comporta l'improponibilitą delle domande di ammissione al passivo e di rivendicazione, restituzione e separazione di beni mobili, verificandosi la relativa preclusione esclusivamente a seguito del deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, il quale determina il passaggio dalla fase preliminare di accertamento del passivo, che si svolge davanti al commissario liquidatore ed ha natura amministrativa, alla seconda fase eventuale, avente carattere giurisdizionale, nel cui ambito trovano collocazione le opposizioni e le impugnazioni, nonché le insinuazioni tardive.

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