I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente (1) che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere (2) mediante raccomandata, entro sessanta giorni (3) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni [194], comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma (4).
Note
(1)
Le altre persone sono coloro che possono far valere pretese di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili.
(2)
Non si tratta di vere domande giudiziali, naturalmente, in quanto dirette al commissario liquidatore.
(3)
Si tratta di un termine ritenuto dai più di tipo ordinario. Lo scopo della domanda di riconoscimento del credito è quello di tutelare il creditore a cui non sia arrivata la comunicazione prevista dall'art.
207.
(4)
Le parole "
comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma" sono state aggiunte con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.