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Articolo 182 novies Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Accordi di ristrutturazione agevolati

Dispositivo dell'art. 182 novies Legge fallimentare

(1)La percentuale di cui all'articolo 182 bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

  1. a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182 bis, primo comma, lettere a) e b);
  2. b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182 bis, sesto comma(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera f), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
(2) Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

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