(1)La percentuale di cui all'articolo 182 bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera f), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
(2)
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.