(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, nel procedimento di reclamo promosso dal debitore concordatario avverso il provvedimento del giudice delegato dichiarativo del mancato conseguimento delle maggioranze richieste, ex art. 177 l. fall., per l'approvazione del concordato, il creditore dissenziente il cui diritto sia contestato dal reclamante non č legittimato ad assumere la veste di parte, in quanto l'ammissione del credito al voto non č destinata ad esplicare alcuna incidenza sull'accertamento della sussistenza e della dimensione del diritto dello stesso a fini satisfattori.