Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (1).
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione (2) di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività (3).
Note
Il sussidio viene concesso a discrezionalità del giudice delegato. Si tratta di una vera e propria prestazione alimentare, che va data, quindi, solo quando manchino i mezzi di sussistenza al fallito e alla sua famiglia.