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Articolo 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Successione per causa di morte

Dispositivo dell'art. 46 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

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G. P. chiede
sabato 30/04/2022 - Estero
“Mia madre era cittadina italiana, nata in Italia (nel 1923) e morta in Canada (nel 2017). Mia madre è diventata cittadina canadese in 1979 e ha vissuto in Canada per gli ultimi 60 anni da quando è morta 2017. Ha dichiarato nel suo Testamento sarà disciplinato dal diritto della legge successione Canadese. Nel 2005, un avvocato italiano ha concluso che “la legge applicabile è senza dubbio la legge canadese, ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n.218; Capo VII, articolo 46, ha soddisfatto tutte le condizioni previste dall'articolo 46.
Inoltre, il suo Testamento mi ha nominato "Esecutore testamentario" con il potere e l'autorità definiti ai sensi della legge sulla successione canadese.

Secondo il diritto di successione canadese, l'Esecutore ha l'autorità di vendere proprietà (ad es. la casa) per pagare i debiti e le spese, prima di trasferire il titolo dei beni rimanenti ai beneficiari. Pero sotto la legge Italiana, il Notaio mi dice che “la procedura obbligatoria prevede dal diritto tributario italiano prevede il pagamento delle imposte di successione e solo dopo la possibilità di stipulare l'atto di vendita. Quindi è vero che in Italia nessuno notaio fara ' un atto di vendita dei beni immobili senza che sia stato adempiuto prima del pagamento delle tasse di successione, in quanto tale atto sarebbe vietato dalla legge ?

Purtroppo, nessuno degli eredi vuole pagare i debiti e le tasse italiane. Di conseguenza, come esecutore testamentario, io assumerei tutti i rischi sotto il probabile caso gli eredi si rifiutano di pagare per le mie spese. C'è una disposizione nel “diritto internazionale privato” che mi permette di vendere l'immobile prima di fare la dichiarazione di successione?

Rif: Dispositivo dell’ Art 51 DIP, “Possesso e diritti reali”, comma 2, dice: “La stessa legge ne regola l'acquisto e la Perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui ‘attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto”. Questa clausola (2) si applica alla mia successione a causa di morte?”
Consulenza legale i 05/05/2022
Il caso in esame richiede di affrontare il complesso tema della successione internazionale, della quale si parla tutte le volte in cui in una successione vi sono coinvolti più Paesi.
La Legge italiana che regola i conflitti internazionali è la Legge n. 218/1995, ed in particolare gli artt. 46 e ss.
Con questa legge, poi, convive il Regolamento UE n. 650/2012, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ed applicabile alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015, in forza del quale è stato tra l’altro introdotto il “certificato successorio europeo”, applicabile a tutti i Paesi dell’Unione Europea, fatta eccezione per Regno Unito, Irlanda e Danimarca, i quali, invece, continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale.
Nel caso di specie quest’ultimo Regolamento non può trovare applicazione, in quanto il Canada non rientra tra i Paesi dell’Unione Europea; pertanto, è soltanto alle norme contenute nella Legge 218/1995 che ci si dovrà rivolgere.
In particolare, è il Capo VII di questa normativa, nel quale sono contenuti gli articoli che vanno dal 46 al 50, ad occuparsi del tema specifico delle successioni, mentre la norma citata nel quesito, ossia l’art. 51, fa parte del successivo Capo VIII, dedicato ai “Diritti reali”.

Delineato per grandissime linee il quadro normativo di riferimento, si cercherà adesso di illustrare quali sono le ragioni che stanno a fondamento di quanto correttamente richiesto dal notaio a cui ci si è rivolti e delle ragione per cui l’art. 51, richiamato nel quesito, non può qui trovare applicazione.
Il primo aspetto che occorre avere chiaro è che alla Legge 218/1995, ed in particolare agli artt. 46-50, occorre fare riferimento per ciò che concerne gli aspetti più importanti della successione internazionale, e precisamente per:
- i beneficiari e le rispettive quote;
- la capacità di succedere;
- la validità del testamento;
- i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari;
- la responsabilità per i debiti ereditari;
- la divisione dell’eredità.

Esulano dal campo di applicazione di tale normativa, invece, gli aspetti relativi alla fiscalità della successione, in quanto per ciò che concerne i profili internazionali dell’imposta di successione occorre fare riferimento al D.lgs. 346/1990, c.d. “Testo Unico sulle successioni e donazioni.
Il principio generale desumibile da tale testo normativo è quello secondo cui devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all’estero, qualora il de cuius sia residente fiscalmente nello Stato al momento del decesso e ciò indipendentemente dalla sua cittadinanza; al contrario, l’imposta di successione è limitata ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all’estero.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 2 del TUSD, l’imposta sulle successioni si applica:
a) su base mondiale e, dunque, su tutti i beni e diritti “ancorché esistenti all’estero” se il de cuius, alla data del decesso, è residente fiscalmente in Italia;
b) su base territoriale, quindi, sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato se il de cuius, alla data del decesso, non è residente fiscalmente in Italia.

Il comma 3 del medesimo art. 2 del TUSD, a sua volta, stabilisce una presunzione assoluta di localizzazione in Italia per un elenco tassativo di beni e diritti, da considerarsi “in ogni caso esistenti nello Stato”.
In base all’1, comma 1, del TUSD, oggetto dell’imposta sulle successioni sono i trasferimenti di “beni e diritti per successione a causa di morte”, mentre il successivo art. 20, comma 1, ammette a decremento dell’asse ereditario così determinato i “debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione”, senza precisare se tale disposizione si applichi allo stesso modo anche al de cuius non residente in Italia al momento del decesso.
A quest’ultimo proposito è stata ritenuta preferibile la tesi secondo cui i debiti esistenti in capo al defunto non residente al momento della morte dovrebbero essere deducibili solo nella misura in cui si possano ricondurre a beni e/o diritti esistenti in Italia, alla luce dell’assoggettamento ad imposta di successione di tali beni su base territoriale.

L’art. 26, comma 1, lett. b), del TUSD, infine, stabilisce che dall’imposta di successione dovuta in base alla disciplina italiana, sono detraibili “le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali.”
In questo senso, pacifica è l’assimilazione sostanziale con l’imposta di successione italiana per le cd. probate fees di diritto canadese, imposte corrisposte allo Stato di residenza del de cuius per la realizzazione, tramite la competente autorità giudiziaria, dell’effettiva distribuzione del patrimonio ereditario (tali fees sono state qualificate dalla giurisprudenza canadese come imposte, non quindi come tasse).

Cercando adesso di rendere pratico quanto fin qui detto, la conclusione a cui si giunge è la seguente:
è del tutto corretto e legittimo quanto affermato dal notaio, in quanto prima di poter procedere alla vendita di un bene ereditario in favore di un terzo occorre adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale sopra citata, ossia pagare le imposte di successione per gli immobili situati in Italia.
Per quanto riguarda la sussistenza di eventuali debiti, gli stessi potranno essere portati in detrazione dal valore dell’attivo ereditario che si andrà a dichiarare nella denuncia di successione, purchè risultanti da documenti certi e sempre che siano riconducibili a beni e diritti esistenti in Italia.
Per le somme corrisposte personalmente a titolo di imposte di successione, invece, si avrà il diritto di recuperarle dagli altri eredi, eventualmente trattenendole dal prezzo di vendita degli stessi beni ereditari.

Infine, con riferimento all’applicabilità al caso di specie dell’art. 51, va detto che per effetto di tale norma viene sostanzialmente sancito il principio della territorialità per ciò che concerne le modalità di acquisto e di perdita del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali su beni mobili ed immobili, mentre l’espressione contenuta al secondo comma, nella parte in cui è detto “salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto” deve intendersi nel senso che in ogni caso, nell’ipotesi di trasferimento avvenuto per causa di morte, le norme sul diritto successorio applicabile prevarranno su quelle del luogo in cui i beni si trovano.
Ciò, tuttavia, attiene pur sempre alla disciplina di diritto sostanziale (cioè quella relativa alle forme ed ai modi di acquisto), mentre non può in ogni caso riguardare l’aspetto fiscale del trasferimento, per il quale si applica sempre la legge italiana, qualora lo stesso abbia ad oggetto beni situati in Italia.
Questo significa che, anche se per il diritto successorio canadese i beni del de cuius si trasferiscono all’esecutore testamentario (e non direttamente agli eredi come prevede la legge italiana), quest’ultimo, seppure in base alla legge canadese sia autorizzato a procedere alla vendita diretta dei beni, non potrà comunque violare le norme in materia tributaria qualora oggetto di trasferimento siano beni che si trovano su territorio italiano.