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Articolo 39 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Fondo consolidato

Dispositivo dell'art. 39 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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