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Articolo 38 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale

Dispositivo dell'art. 38 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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