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Articolo 40 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Perequazione degli squilibri della fiscalitą locale

Dispositivo dell'art. 40 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:

  1. [a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  2. b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
  3. c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
  4. d) comuni capoluogo di provincia;
  5. e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.](1)

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, a somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno(2).

Note

(1) Lettere soppresse dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
(2) Il D. Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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