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Articolo 73 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 08/10/2025]

Dispositivo dell'art. 73 bis Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica(1).

Note

(1) Il D. Lgs 13 luglio 2017, n. 116 concernente "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con l'art. 27 ha disposto l'abrogazione dell'art. 73-bis, con decorrenza dal 31 ottobre 2021. Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) la proroga al 31 ottobre 2026 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

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