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Articolo 112 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Attivitą della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilitą

Dispositivo dell'art. 112 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

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