1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146 bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. [La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.](1)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146 bis, comma 4-bis, e dall' art. 133 ter del c.p.p..
Note
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall’articolo 133-ter del codice.
__________________