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Articolo 45 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Relazione nel procedimento in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 45 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale č svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

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