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Articolo 159 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore

Dispositivo dell'art. 159 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Colui che, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell'atto di pignoramento. Quando all'iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164 ter delle presenti disposizioni(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 159-ter, comma 1. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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