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Articolo 105 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Forma speciale di esame testimoniale

Dispositivo dell'art. 105 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [ai Principi Reali,] ai Cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede e ai Grandi Ufficiali dello Stato(1).

Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della L. 22 aprile 2021, n. 70.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera b), della L. 22 aprile 2021, n. 70.

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