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Articolo 58 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

Dispositivo dell'art. 58 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149 bis del codice(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 58, comma 1. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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