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Articolo 57 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rinvio dell'udienza di comparizione

Dispositivo dell'art. 57 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.

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