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Articolo 28 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

Dispositivo dell'art. 28 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Spiegazione dell'art. 28 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La norma in esame prevede una speciale disciplina per la ritenuta da applicare sui compensi per la perdita di avviamento.
Nel riferirsi all’avviamento, la norma richiama la Legge n. 19 del 1963, ove all’art. 4 viene indicato come “In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 2, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell’utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche…”.
Pertanto, la ritenuta va applicata da tutti i soggetti che corrispondono i compensi indicati dall’articolo 28 in commento.

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