1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: ", ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" sono sostituite dalle seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, le parole: "dalla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "dalle convenzioni".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.